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SOCIETA': SRL semplificata a 1 Euro

La Società a Responsabilità Limitata Semplificata, è stata in fine introdotta nel nostro ordinamento.
Al di là delle semplificazioni giornalistiche, vediamo di evidenziare quali siano le sue peculiarità, caratteristiche, vantaggi e svantaggi.

La norma istitutiva: è l'art.3 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.27, in vigore dal 25 marzo 2012. Si è dovuto attendere tuttavia il 14 agosto 2012 per veder pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 23 giugno 2012, n. 138 recante il Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto. Tale regolamento è divenuto operativo ed utilizzabile dal 29 agosto 2012.

Principali caratteristiche:
Principali caratteristiche riguardano il capitale sociale, i requisiti soggettivi dei soci (e principalmente la loro età anagrafica) e l'esenzione da ogni onorario Notarile.

Per quanto riguarda il capitale sociale esso nella sostanza non è necessario e può essere sostanzialmente inesistente. In realtà formalmente il capitale minimo è di 1 singolo Euro, ma tale riduzione equivale a nascondere dietro un dito la sostanziale non necessità di alcun capitale.

Forse meglio e più coerentemente si sarebbe potuto semplificare davvero, ed inserire nel nostro ordinamento un tipo nuovo di società, senza capitale sociale, senza perdersi in inutili tecnicismi.

Detto questo il capitale con il minimo di 1 Euro, deve essere però inferiore alla somma di 10.000 Euro. Tale capitale deve essere interamente esistente al momento della costituzione ed essere versato nelle mani degli amministratori, e non in banca, come per la normale SRL.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, la SRL semplificata può essere costituita con atto unilaterale da un unico socio, o con contratto da più soci, aventi tutti età inferiore ai 35 anni al momento della costituzione.
La norma prevede anche il divieto di cessione delle quote a soggetti ultra 35enni, in cui eventuale atto risulta pertanto nullo.
La norma non disciplina invece il caso di raggiungimento della "maggiore" età da parte dell'unico socio o di uno o tutti i soci. Deve ritenersi coerentemente che tale fatto sia causa di scioglimento o trasformazione della società, ovvero di recesso od esclusione obbligatoria del socio o dei soci divenuti ultra 35enni.
Gli amministratori debbono essere scelti esclusivamente tra i soci. Non è possibile quindi avere terzi non soci come amministratori, come invece accade nella SRL.
Altra novità ampiamente discussa sugli organi di informazione è il fatto che per la costituzione della società non sia dovuto alcun onorario notarile.

Il Notaio infatti quale Pubblico Ufficiale è soggetto ad una tariffa, che il legislatore in questo caso fissa a zero.

Qui è possible consultare il modello di statuto standard, che deve inderogabilmente essere utilizzato, salve le minime integrazioni necessarie nei dati variabili quali la denominazione, la sede, il capitale sociale, l'oggetto e l'attività esercitata, la durata ed altri dettagli operativi.

Documenti allegati: 

 Statuto standard.pdf